Art. 8.
(Comitato portuale).

      1. All'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera c), le parole: «, in rappresentanza del Ministero delle finanze» sono soppresse;

              2) alla lettera d), le parole: «, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici» sono soppresse;

              3) alla lettera g), le parole: «, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati» sono sostituite dalle seguenti: «o da un suo delegato»;

              4) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

          «l) da sei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, eletti secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti»;

              5) la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:

          «l-bis) da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nel porto»;

 

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          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. I componenti del comitato sono nominati dal presidente per un periodo corrispondente alla durata del suo mandato, stabilita ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Essi, al pari dei componenti eventualmente nominati in loro sostituzione nel corso del mandato stesso, cessano dalle funzioni alla data di insediamento del nuovo comitato, salva l'ipotesi di cui all'articolo 7, commi 3 e 4. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 devono pervenire all'autorità portuale entro trenta giorni dalla richiesta, che deve essere avanzata dalla medesima autorità subito dopo la nomina del presidente. Quando oltre alla revoca del mandato del presidente sia stato disposto lo scioglimento del comitato portuale, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, la richiesta deve essere avanzata sessanta giorni prima della scadenza del mandato del commissario. In mancanza di designazione entro trenta giorni dalla richiesta, si intendono confermati i componenti cessati dalla funzione»;

          c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Quando la circoscrizione dell'autorità portuale, individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, comprende zone ricadenti nell'ambito territoriale di più di una provincia, o più di un comune o più di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la partecipazione al comitato portuale, di cui al comma 1, lettere f), g) e h), del presente articolo, spetta a ciascuna delle istituzioni interessate.
      2-ter. Quando l'autorità portuale amministra altri porti oltre quello in cui è stata istituita e opera come autorità di sistema, del comitato portuale fanno parte i titolari degli uffici e i rappresentanti delle istituzioni competenti per ciascuno dei porti del sistema, individuati ai sensi dei commi 1, lettere da b) a h), e 2-bis, e il numero dei rappresentanti delle categorie e dei lavoratori previsto dal medesimo

 

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comma 1, lettere i) e l), è aumentato, in misura proporzionale al loro numero complessivo, con decreto del Ministro dei trasporti. Un rappresentante delle imprese ferroviarie è designato per ciascun porto dalle imprese che in esso operano. Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al comandante di porto di grado più elevato o avente maggiore anzianità di grado»;

          d) al comma 3:

              1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; qualora l'autorità portuale amministri altri porti oltre quello per il quale è stata istituita, il comitato portuale approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, un piano generale triennale, nel quale deve essere delineato il ruolo assegnato ai singoli porti appartenenti al sistema e in conformità del quale, entro sessanta giorni dalla sua approvazione, devono essere adottati ed occorrendo essere sottoposti a revisione i piani operativi dei singoli porti»;

              2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le sue varianti»;

              3) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delibera in ordine alle aliquote delle tasse di cui all'articolo 28, comma 4, salvo il disposto di cui al comma 8 dello stesso articolo»;

              4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando la durata stessa e l'ammontare dei canoni anche secondo le indicazioni desumibili dal piano operativo di cui alla lettera a) del presente comma, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3»;

 

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              5) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei componenti del collegio di controllo interno, di cui all'articolo 10, comma 3-bis».